STATUTO
DENOMINAZIONE E SEDE
Art.1 - E’ costituita l’Associazione turista Pro Loco denominata “G. Zurlo”; essa ha sede in Baranello alla via Marconi n. 5.
COMPETENZA TERRITORIALE
Art. 2 - Detta Associazione ha carattere volontario e svolge la sua attività nel comune di Baranello.
FINALITA’
Art. 3 - L’Associazione si propone di svolgere localmente attività finalizzate alla promozione turistica di base nel quadro generale della politica turistica del territorio molisano attuata dalla Regione stessa e nell’ambito dei compiti specifici di seguito indicati. Per il raggiungimento delle proprie finalità generali l’Associazione svolge le seguenti funzioni:
a) Assume tutte le iniziative idonee a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali in modo da richiamare turisti e fare ad essi conoscere ed apprezzare la località;
b) Si adopera per tutelare la conservazione e delle attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale esistente e per incrementare la fruibilità turistica dei servizi offerti;
c) Si adopera per sensibilizzare le autorità locali, gli operatori e le popolazioni residenti nei confronti delle esigenze e dei problemi del turismo e della fruizione delle risorse ambientali;
d) Svolge attività di assistenza e di informazione turistica.
ORGANI
Art. 4 Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori;
e) Il Collegio dei Probiviri;
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 5 - L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci. L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazioni degli scopi sociali.
All’Assemblea prendono parte tutti i soci (quelli ordinari debbono essere in regola con la quota sociale annua, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente). Sono consentite sino a due deleghe.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività, su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione e su i soci. L’Assemblea, per l’approvazione dei bilanci, deve essere convocata entro il mese di gennaio; le deliberazioni devono essere inviate entro trenta giorni al comune che esercita le funzioni di vigilanza.
L’Assemblea viene indetta dal Presidente dell’Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio, che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.
L’Assemblea è valida in prima convocazione, con la partecipazione con almeno la metà dei soci, e delibera con voto favorevole della metà più 1 dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’Assemblea è valida con la presenza di almeno un quinto dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è convocata:
a) Dal Presidente quando ne riavvisi la necessità
b) Dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei soci. Il Presidente, d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l’ora e l’ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, con la partecipazione con almeno la metà dei soci, e delibera con voto favorevole della metà più 1 dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi. Le riunioni Assembleari sono pubbliche e di esse dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da nove membri, di cui sei eletti a votazione segreta e dall’Assemblea dei soci (del Consiglio debbono far parte possibilmente le categorie maggiormente interessate al turismo). Sono membri di diritto del Consiglio, tre esperti, che possono essere anche consiglieri comunali, eletti dal Consiglio Comunale; uno dei rappresentati è indicato dalla minoranza. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere, il Segretario. Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge.
Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesto dei due terzi dei componenti del Consiglio. I consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso, fatta accessione per i rappresentanti nominati dal comune.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i consiglieri effettivi mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di quattro membri, con i soci, che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Nel caso di vacanza dei posti afferenti a membri di diritto l’Amministrazione Comunale sarà invitata a provvedere a nuove nomine.
Per la validità delle deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente. IL Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio d’Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio, di previsione col relativo programma d’azione, alla stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e di esse dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
PRESIDENTE
Art. 7 - Il Presidente è eletto, a votazione segreta, dal Consiglio d’Amministrazione. La carica è gratuita. In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vicepresidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’Amministrazione dell’Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione e l’Assemblea dei soci ed è assistito dal Segretario.
SEGRETARIO
Art. 8 - Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione. Il tesoriere segue i movimenti contabili dell’Associazione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 9 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri eletti – a votazione segreta - ogni quattro anni dall’Assemblea dei soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I revisori dei conti, partecipano, con voto consultivo alle sedute del Consiglio d’Amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 10 - Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri eletti a votazione segreta, ogni quattro anni, dall’Assemblea dei soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e dirimere eventuali controversie fra i singoli soci. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
TUTELA
Art. 11 - L’Atto costitutivo, lo statuto sociale e le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulle attività approvate dall’Assemblea sono inviate al Comune che esercita le necessarie funzioni di controllo. Lo statuto, le sue modifiche e l’atto costitutivo dal quale risultino i requisiti di cui all’art. 4 lett. d) della L.R. 28.07.1977 n.20, sono inviati alla Giunta Regionale, insieme al parere del Comune per la necessaria approvazione nel caso in cui venga richiesta l’iscrizione dell’Associane all’Albo Regionale delle “Pro Loco”.
Art. 12 - L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 5 ed in tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di enti pubblici per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica della località. In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di Enti pubblici, sono devoluti al Comune in cui l’Associazione ha sede.
FINANZIAMENTO
Art. 13 - I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:
- le quote sociali, da versare entro il mese di giugno;
- l’eventuale quota dell’imposta di soggiorno ai sensi della legge 04.03.1958 n.174;
- gli eventuali contributi di Enti (Regione, Provincia, E.P.T., comuni, associazioni, commercianti, albergatori, imprese di trasporto, ecc) o privati;
- eventuali donazioni;
- Gli eventuali proventi di gestioni di iniziative permanenti ed occasionali.
SOCI
Art. 14 - I soci si distinguono in: Soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto. Sono Soci ordinari colo che versano la quota d’iscrizione annualmente stabilità dall’Assemblea. Sono soci sostenitori, coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall’Assemblea per aver arrecato particolari benefici morali all’Associazione.
I soci hanno diritto:
1) alle pubblicazioni dell’associane;
2) a frequentare i locali dell’Associazione
3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse od organizzate dall’Associazione.
Art. 15 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini residenti nel comune e si perde per dimissione, per morosità o per indegnità.
Art. 16 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme del codice civile.
Art. 17 L’Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l’iscrizione all’Albo Regionale secondo le norme della L.R. n. 20 del 18.07.1977.
Associazione Turistica Pro Loco G.Zurlo di Baranello (CB)